Carta dei Diritti del Passeggero
RESPONSABILITA' RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE
(REGOLAMENTO COMUNITARIO 2027/97):
Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree comunitarie non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia comunitaria ha l'obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla responsabilità oggettiva.
La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi, in proporzione al danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione dell'avente titolo all'indennità. In caso di morte l'anticipo non sarà inferiore a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro pari a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l'Unione Europea e che non intendono applicare tale sistema risarcitorio hanno l'obbligo di informare i passeggeri di tale situazione direttamente o tramite le agenzie, nonché di illustrare loro il regime seguito. In tal caso la responsabilità delle compagnie non comunitarie, che imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge 274/88) a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all'Euro (utilizzata la quotazione del 1° febbraio 2001: 1 DSP = 1,388 Euro)