Carta dei Diritti del Passeggero
RESPONSABILITA' RELATIVE AL BAGAGLIO
TRASPORTI INTERNAZIONALI
(Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli aggiuntivi)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al momento dell'accettazione) il passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 17 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* - circa 24 Euro pari a circa Lit. 46.470 per chilogrammo - salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 332 DSP* - circa 461 Euro pari a circa Lit. 892.000 - per passeggero.
TRASPORTI NAZIONALI
(Codice della navigazione, leggi e disposizioni successive)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 222,08 Euro (Lit. 430.000) per ciascun bagaglio registrato, oppure fino a 17,04 Euro (Lit. 33.000) per chilogrammo, salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1007,09 Euro (Lit. 1.950.000) per passeggero.
MODALITA' PER I RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO
La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta ed immediata all'atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata su appositi moduli (PIR - Property Irregularity Reports), disponibili presso l'assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE: entro 3 giorni dalla riconsegna
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE: entro 7 giorni dalla riconsegna
Reclami per danni al "bagaglio non registrato":
il diritto al risarcimento si prescrive:
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque il passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è stato determinato da causa imputabile alla compagnia.
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dall'arrivo a destinazione.
Reclami per danni al "bagaglio registrato":
il diritto al risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile, a meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno)
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno)